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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

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1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell'art.2 n.1 decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultati dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L.27.12.77 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.70, nonché, dal sovra citato D.L. n.111/95.

3. PRENOTAZIONI
La presente offerta si intende accettata nel momento e nel luogo in cui l'Organizzatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1326 e 1325 del Codice Civile, avrà conoscenza dell'accettazione del cliente, accettazione da effettuarsi mediante prenotazione redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L'organizzazione di un viaggio è un'operazione complessa derivante dalla predisposizione e dalla combinazione di diversi elementi (trasporto, sistemazione alberghiera, altri servizi turistici quali visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.). Su tali premesse, pertanto, l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata alla disponibilità dei posti, che l'Organizzatore si impegna a comunicare entro il termine di giorni 15 decorrenti dal ricevimento dell'accettazione anche a mezzo telematico. L'agenzia di viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza e mandato dell'Organizzatore, potrà rilasciare copia del contratto solo se già in possesso della comunicazione di cui sopra. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art.1.3 CCV oltre che di venditore ex. Art.4 D.L. n.111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico del D.L. n.111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ai viaggi indicate nelle tabelle sono calcolate, salvo diversa indicazione, per persona sulla base della partecipazione minima di due persone. Il viaggio effettuato da persona singola può essere soggetto a condizioni particolari, che di volta in volta verranno specificate nelle rispettive tabelle prezzo. Le quote di partecipazione indicate sono stabilite sulla base della media mensile dei cambi valutari relativamente al mese indicato nella scheda tecnica. Essendo fatta la programmazione in largo anticipo, tali quote possono variare. L'Organizzatore, nel rispetto della direttiva CEE 90/314 può adeguare le quote in proporzione alle eventuali variazioni nei: costi di trasporto, compresi carburanti; diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, nei vari porti o aeroporti; tassi dei cambi applicati alle varie valute. Le tariffe sono aggiornate al mese indicato nella scheda tecnica. La quota stabilita non subirà comunque variazioni nei 21 giorni di calendario che precedono la partenza.

5. MODALITA' DI PAGAMENTO
La misura dell'acconto da versare alla conferma della prenotazione, ovvero all'atto della richiesta impegnativa e al data entro la quale prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, sono di seguito specificati. All'atto della prenotazione, il cliente è tenuto a versare un acconto del 25% della quota globale, oltre alla quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data della partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare all'atto dell'iscrizione. Il mancato ricevimento da parte dell'Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore. Peraltro l'Organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal cliente all'agente di viaggio suo mandatario conformemente agli accordi conclusi per iscritto tra l'Organizzatore e quest'ultimo.

6.QUOTA DI ISCRIZIONE E COPERTURE ASICURATIVE
A ciascun cliente è richiesto, al momento della prenotazione del viaggio, il pagamento della quota di iscrizione non rimborsabile, che comprende, oltre ai costi fissi di prenotazione, anche le coperture assicurative valide per 365 giorni dalla data di partenza, anche a seguito di annullamento del viaggio (per le condizioni di polizza vedi pagina seguente). Essa è da aggiungere alla quota di partecipazione in relazione al Tour Operator di riferimento.

7. QUOTA ASSICURATIVA
Assicurazione contro le spese di annullamento.
La copertura è compresa nella quota assicurativa e si intende dunque automaticamente sottoscritta al momento dell'iscrizione al viaggio.
Essa è stabilita in relazione al Tour Operator di riferimento.

8. RINUNCIA AL VIAGGIO DA PARTE DEL CONSUMATORE E PENALITA'
La rinuncia al viaggio da parte del consumatore, dà diritto al rimborso della somma versata al netto delle penalità qui di seguito indicate, da calcolarsi sull'intero ammontare della quota di partecipazione.

8.1. sostituzione
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare che:
a) L'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del concessionario;
b) Non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;

8.2. recesso
La rinuncia al viaggio, da parte del consumatore, comporta il pagamento delle penalità a copertura dei danni subiti dall'organizzazione qui di seguito indicate, da calcolarsi sull'intero ammontare della quota di partecipazione. Il Consumatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione e della quota assicurativa. La Compagnia Assicuratrice, per conto, qualora al rinuncia al viaggio sia dovuta a uno dei motivi indicati in polizza, provvederà direttamente al rimborso al consumatore delle penalità versate secondo le condizioni ivi evidenziate.
Nessuna penalità per rinuncia al viaggio sino a 60gg. di calendario prima della partenza.

a) viaggi con voli noleggiati, viaggi di gruppo con voli di linea:
- 10% sino a 30gg. di calendario prima della data di partenza
- 20% sino a 21gg. di calendario prima della data di partenza
- 30% sino a 14gg. di calendario prima della data di partenza
- 50% sino a 7gg. di calendario prima della data di partenza
- 75% sino a 3gg. di calendario prima della data di partenza
- l'intera quota di partecipazione oltre tale termine

b) viaggi individuali con voli di linea, nave, soggiorni in Hotel, Club, Villaggi, Appartamenti, Residence, Villa:
- 10% sino a 21gg. di calendario prima della data di partenza
- 20% sino a 14gg. di calendario prima della data di partenza
- 30% sino a 7gg. di calendario prima della data di partenza
- 50% sino a 3gg. di calendario prima della data di partenza
- 75% oltre tale termine

c) viaggi solo volo:
- 10% sino a 30gg. di calendario prima della data di partenza
- 50% sino a 20gg. di calendario prima della data di partenza
- 75% sino a 8gg. di calendario prima della data di partenza
- l'intera quota di partecipazione oltre tale termine
Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale penalità, è sempre da escludere il giorno della partenza. L'annullamento dovrà pervenire per iscritto, anche a mezzo telex, fax, telegramma. La data di spedizione del documento farà fede per il computo dei giorni. Nessun rimborso spetta al consumatore che rinunci a proseguire il viaggio durante lo svolgimento, né al consumatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all'espatrio e/o all'ingresso nei paesi da visitare.

9. RECESSO SENZA PENALITA'
il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo complessivo del viaggio in misura eccedente il 10%;
b) modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal cliente;
c) impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza di grave inadempimento dell'Organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il cliente ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di cui al primo comma. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.5 - oltre alla quota di iscrizione, la penale nella misura indicata nelle condizioni viste al punto 8.2. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

10. MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE RICHIESTA DAL CLIENTE
Se il consumatore richiede delle modifiche a prenotazioni già definite, se operativamente confermabili, verranno accettate fino a 4 settimane prima della data di inizio viaggio. Ciò comporterà l'addebito di L.50.000 per pratica per viaggi in Europa e L.80.000 per pratica per viaggi intercontinentali. Per modifiche apportate entro le ultime 4 settimane prima dell'effettuazione del viaggio, le spese di variazione saranno comunicate all'atto della richiesta e potranno variare in funzione del tipo di modifica richiesta e dal preavviso fornito. La diminuzione del numero dei partecipanti per pratica e/o la modifica della destinazione finale (per destinazione si intende lo Stato e non la singola località) sarà intesa come annullamento alle condizioni previste al punto 8.

11. MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE DA PARE DELL'ORGANIZZATORE
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la propria impossibilità a fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il cliente potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui all'art.9 2° comma e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato in forma scritta almeno 20gg. prima della data prevista per la partenza.

12. CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del cliente o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 8 e 11 che sostanzialmente riproducono il disposto degli articoli 12 e 13 D.L. n.111/95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art.1469 del Cod. Civ. (introdotto dalla L.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".

13. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal cliente per serie e giustificate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per i ritorno al luogo di partenza od al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

14. MODIFICHE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Sono considerate cause di forza maggiore: scioperi, avverse condizioni meteorologiche, calamità naturali, disordini civili o militari, problemi tecnici. Questi ed altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali nello svolgimento del viaggio/soggiorno. Trattandosi di cause di forza maggiore, nessuna responsabilità è imputabile all'Organizzatore ed ogni eventuale esborso supplementare che si dovesse rendere necessario sarà totalmente a carico del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITA'
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori, a meno che provi che l'evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopracitate.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato le responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aia nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario, la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori nel testo di cui agli art.1783 e seguenti c.c., la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell'Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art.13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

17. FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art.21 D.L. n.111/95 in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nei casi di viaggio all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extra comunitari in occasioni di emergenze imputabili più o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.21 n.5 D.L. n.111/95.

18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Di comune accordo ai sensi dell'art.29 CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa, più uno che funge da Presidente, nominati dagli Arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

19. OBBLIGO DI ASSISTENZA
l'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del cliente, per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

20. RECLAMI E DENUNCE
Nel caso in cui il consumatore rilevasse delle disparità tra i servizi fruiti e quelli pattuiti, ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente al fornitore locale di detti servizi (ad esempio albergatore, corrispondente locale, guida, ecc.) e al personale di assistenza dell'Organizzatore, qualora previsto. Questo permetterà al consumatore di ottenere l'assistenza al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione oppure, ove questo non fosse possibile, di entrare in possesso della documentazione scritta da allegare alla lettera di contestazione. Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell'art.19 n.2 D.L. n. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve presentare al cliente l'assistenza richiesta dal precedente art.19 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

21. CLASSIFICAZIONE ALBERGHI
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere, viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE, cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del consumatore - l'Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.

22. OBBLIGHI DEI CLIENTI
I clienti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I clienti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

23. AMPLIAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DEI VETTORI AEREI COMUNITARI
Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE n.2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all'ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a Lit.236.192.000 (al 30.06.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.L. n.111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto.

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV art.1, n.3 e n.6, art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse a quelle relative al contratto di organizzazione.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: art.3 1° comma; art.4; art.6; art.7; art.8; art.9 1° comma; art.14 1° comma; art.15; art.17. l'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge n.269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.


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